RICONOSCIUTO  dalla REGIONE PIEMONTE

30 ORE

Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l’abilitazione professionale di responsabile del controllo e coordinamento delle attivita’ manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo, così come prevista dall’articolo 10 lettera h della legge n. 257 del 27 marzo 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) secondo i dettami del DPR dell'8 agosto 1994, del DM 6 settembre 1994 e dell'art. 258 D.lgs 81/2008.

I percorsi formativi sono aggiornati secondo i dettami del DPR dell'8 agosto 1994, del DM 6 settembre 1994 e dell'art. 258 D.lgs 81/2008, ed alla DGR 13 - 4341 del 12/12/2016.

L’aggiornamento per i Profili professionali è previsto dalla  Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione. I soggetti formatori abilitati a erogare l’aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione.

La durata dell’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni come previsto dalla DGR n.13 -4341 del 16 Dicembre 2016.

RICONOSCIUTO dalla REGIONE PIEMONTE

Afferiscono a questo profilo gli operai che svolgono attività relative alla rimozione, lo smaltimento e la bonifica dei
coibentanti e dei manufatti contenenti amianto, utilizzando strumenti, impianti, apparecchiature ed attrezzature
specifiche. Il corso viene svolto ai sensi della DGR 13-4341 del 12/12/2016.

36 ORE

RICONOSCIUTO  dalla REGIONE PIEMONTE

30 ORE

Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l’abilitazione professionale di responsabile del controllo e coordinamento delle attivita’ manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo, così come prevista dall’articolo 10 lettera h della legge n. 257 del 27 marzo 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) secondo i dettami del DPR dell'8 agosto 1994, del DM 6 settembre 1994 e dell'art. 258 D.lgs 81/2008.