AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO

Dal 4° agosto 2013,coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per colore invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare  del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Pertanto la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore (*), realizzabili anche in FaD.

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

(*) fatto salve diverse indicazioni delle singole regioni.

Si precisa che il presente attestato non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h.

Data l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutti i settori produttivi, anche Smart Srl, vuole favorire ed agevolare la propria clientela che comuqnue ha necessità di effettuare l'aggiornamento FER previsto dalla normativa nazionale vigente.

Per questo motivo abbiamo ideato un nuovo modello di erogazione di questo corso,dove le lezioni  vengono erogate online e potranno esser fruite comdomante casa o dal proprio ufficio.

Quali sono i vantaggi?

  1. Le lezioni puoi rivederle tutte le volte che hai necessità
  2. Il test lo esegui sempre online inviato a fine corso
  3. Non devi condividere 16 ore di aula, aumentando il rischio di contagio
  4. La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionani.

si riporta il tipo di attstrato che verrà rilasciato a seguito verifica di aver frequabtto per inero le ore di corso ed avr superato l'esame

AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO

Dal 4° agosto 2013, coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

Per coloro invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

 

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Pertanto la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore (*), realizzabili anche in FaD.

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

(*) fatto salve diverse indicazioni delle singole regioni.

Argomenti del corso

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, che prevede l’erogazione anche a mezzo FAD dell’aggiornamento obbligatorio, gli argomenti del corso si riferiscono a:

  • sistemi solari fotovoltaici,
  • pompe di calore e sistemi di refrigerazione,
  • sistemi solari termici,
  • generatori di calore, caminetti e stufe a biomassa,
  • sistemi geotermici poco profondi, a bassa entalpia.

Si precisa che il presente attestato non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h+5 di esame.

 

AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO

Dal 4° agosto 2013,coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per colore invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare  del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Pertanto la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore (*), realizzabili anche in FaD.

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

(*) fatto salve diverse indicazioni delle singole regioni.

Si precisa che il presente attestato non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h.

Data l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutti i settori produttivi, anche Smart Srl, vuole favorire ed agevolare la propria clientela che comuqnue ha necessità di effettuare l'aggiornamento FER previsto dalla normativa nazionale vigente.

Per questo motivo abbiamo ideato un nuovo modello di erogazione di questo corso,dove le lezioni  vengono erogate online e potranno esser fruite comdomante casa o dal proprio ufficio.

Quali sono i vantaggi?

  1. Le lezioni puoi rivederle tutte le volte che hai necessità
  2. Il test lo esegui sempre online
  3. Non devi condividere 16 ore di aula, aumentando il rischio di contagio
  4. La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionale

Ai sensi delle Linee guida relative allo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)- ai sensi D.Lgs.28/2011, Conferenza Stato-Regione del 22 dicembre 2016. 

Aggiornamento obbligatorio per tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, che sono tenuti, ai sensi del comma 1, lett. F) dell’allegato 4 del decreto 3 marzo 2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione. Per coloro che sono già abilitati a decorrere dal giorno 1 agosto 2013, debbono fare 16 ore di formazione ed all’interno di questa attività devono effettuare una verifica di apprendimento.

Premessa

La proposta formativa innovativa  all’interno del progetto e_SMART, condivisa con MELEAM è quella d fornire attraverso la FaD un livello di formazione flessibile in riferimento sia al tempo (*), sia allo spazio (fruibile da qualsiasi luogo avente una connessione internet o telefonica).

L’iscrizione al corso da diritto sia alla fruizione (ripetuta) delle lezioni registrate,

(*): La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio Regionale. e nazionale. Il corso stesso si svolge su piattaforma Moodle, che gestisce il trattamento delle presenze dell'utente accreditato ed utilizza per questo registrazioni configurate SCORM ( Shareable Content Object Reference Model)

Lo SCORM è un insieme di standard e di protocolli che fanno in modo che un dato contenuto formativo sia catalogabiletracciabile su piattaforme LMS per la formazione. 

Ai sensi delle Linee guida per uno standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)- ai sensi D.Lgs.28/2011, Conferenza Stato-Regione del 22 dicembre 2016. 

Aggiornamento obbligatorio per tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, che sono tenuti, ai sensi del comma 1, lett. F) dell’allegato 4 del decreto 3 marzo 2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione. Per coloro che sono già abilitati a decorrere dal giorno 1 agosto 2013, debbono fare l'aggiornamento previsto ed all’interno di questa attività devono effettuare una verifica di apprendimento (questionario).

Premessa

La proposta formativa innovativa  all’interno del progetto e_SMART, condivisa con SAF ITALIA S.A.S. DI RESTIFO PECORELLA BIAGIO & C, è quella d fornire attraverso la FaD un livello di aggiornamento flessibile in riferimento sia al tempo (*), sia allo spazio (fruibile da qualsiasi luogo avente una connessione internet o telefonica).

L’iscrizione al corso da diritto sia alla fruizione (ripetuta) delle lezioni registrate,

(*): La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionale.Prima di affrontare l'esame, l'iscritto dovrà rendere evidente di aver frequento l'intero corso sottoscrivendo apposito documento fornito dall'ente

AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO

Dal 4° agosto 2013,coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per colore invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare  del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Pertanto la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore (*), realizzabili anche in FaD.

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

(*) fatto salve diverse indicazioni delle singole regioni.

Si precisa che il presente attestato non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h.

Data l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutti i settori produttivi, anche Smart Srl, vuole favorire ed agevolare la propria clientela che comuqnue ha necessità di effettuare l'aggiornamento FER previsto dalla normativa nazionale vigente.

Per questo motivo abbiamo ideato un nuovo modello di erogazione di questo corso,dove le lezioni  vengono erogate online e potranno esser fruite comdomante casa o dal proprio ufficio.

Quali sono i vantaggi?

  1. Le lezioni puoi rivederle tutte le volte che hai necessità
  2. Il test lo esegui sempre online
  3. Non devi condividere 16 ore di aula, aumentando il rischio di contagio
  4. La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionale

Ai sensi delle Linee guida per uno standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)- ai sensi D.Lgs.28/2011, Conferenza Stato-Regione del 22 dicembre 2016. 

Aggiornamento obbligatorio per tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, che sono tenuti, ai sensi del comma 1, lett. F) dell’allegato 4 del decreto 3 marzo 2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione. Per coloro che sono già abilitati a decorrere dal giorno 1 agosto 2013, debbono fare 16 ore di formazione ed all’interno di questa attività devono effettuare una verifica di apprendimento (questionario o colloquio, in presenza).

Ai sensi delle Linee guida per uno standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)- ai sensi D.Lgs.28/2011, Conferenza Stato-Regione del 22 dicembre 2016. 

Aggiornamento obbligatorio per tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, che sono tenuti, ai sensi del comma 1, lett. F) dell’allegato 4 del decreto 3 marzo 2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione. Per coloro che sono già abilitati a decorrere dal giorno 1 agosto 2013, debbono fare 16 ore di formazione ed all’interno di questa attività devono effettuare una verifica di apprendimento (questionario o colloquio, in presenza).